Statuto
Statuto della Camera Musicale Romana
STATUTO DELL ’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CAMERA MUSICALE ROMANA”
DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA
Art. 1 Costituzione
E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata “Camera Musicale Romana”, che persegue il fine esclusivo della utilità sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, ai sensi del Libro I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede legale attualmente in Roma, via Ernesto Parisi, 27 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice Civile e della legislazione vigente.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Art.4 Oggetto e finalità
Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.
L’Associazione ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti ed iniziative socio educative e culturali.
L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione della cultura in particolare nell'ambito musicale
Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:
a) organizzare e gestire, sia direttamente che su commissione da parte di terzi, corsi di musica per ogni tipo di strumento musicale, ivi compresa la didattica musicale, di canto, di recitazione, di dizione e fonetica, di lingue, di procedure ed applicazioni software, di disegno, di pittura, di produzioni audio-video, di produzioni discografiche, di fonica, di musico-terapia, di bioenergetica, di informatica in generale, di fotografia ed altre attività didattiche interdisciplinari;
b) promuovere ogni iniziativa atta a consentire l'approfondimento delle discipline di cui alla lettera a), presso le scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, ivi compresi gli scambi culturali con strutture pubbliche e/o private, sia nazionali, soprannazionali, che internazionali, nonché la realizzazione di gemellaggi nel campo della cultura in generale, la realizzazione di corsi di perfezionamento, stage, seminari, campus, corsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, comprese le iniziative a scopo di beneficenza a favore delle fasce deboli della società, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati o con Enti di assistenza e utilità, sia laici che religiosi;
c) promuovere congressi, seminari, convegni, viaggi studio, stage e giornate di formazione per la conoscenza delle materie di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la istituzione di premi di esecuzione musicale e di composizione, sia nel campo della letteratura, che nel campo musicale, ivi compresi i concorsi di pittura, mostre ed estemporanee, compresa la ricerca musicologica del folk, popolare, etnica, colta, e di tutti quei generi musicali anche di tendenza, ritenuti validi oggetti di studio, approfondimento, promozione e divulgazione;
d) organizzare spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, concerti, rassegne cinematografiche, eventi culturali in genere, anche assumendone la direzione artistica diretta, ivi compresa la distribuzione di supporti audio-video e gadget durante gli eventi stessi, curando le attività pubblicitarie finalizzate alla promozione ed alla pubblicazione degli eventi organizzati o promossi;
e) promuovere pubblicazioni di testi, spartiti, supporti audio e video;
f) acquistare e noleggiare gli strumenti musicali e tutte le attrezzature correlate, ivi compresa la fornitura di assistenza tecnica e di noleggio di impianti audio, video e luci, nonché di tutte quelle apparecchiature, arredi, strumenti, articoli e prodotti più idonei al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati;
h) usufruire di tutte le leggi regionali, statali e comunitarie in merito al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
i) promuovere l'informazione e l'educazione culturale ed in particolare musicale dei cittadini;
j) favorire l'incremento della propria base associativa;
k) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;
l) collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
m) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, ivi compresi siti internet;
L'Associazione “Camera Musicale Romana” si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione al altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di utilità:
SOCI
Art. 5 Associati
Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.
I Soci possono essere:
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
Decesso;
Mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
Art. 8 Risorse economiche
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
(manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che
soci,non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
e) proventi delle cessioni di beni e servizi gli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da
beni mobili ed immobili;
donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
Art. 9 Organi dell'Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
e) il Collegio dei Probiviri;
le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Assemblea degli Associati
Art. 10
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
Art. 11
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima ed eventualmente per la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione
Art. 12
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe
Art. 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Consiglio Direttivo
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Art. 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 18
Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Art. 19 SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta a lui il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.
Art. 20 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Il presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, eficacia, funzionalità e puntuale
individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi .
Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vicePresidente.
Art. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Art. 22 COLLEGIO DEI REVISORI
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il collegio dei revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che dura in carica quattro anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente
Art. 23 ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 24 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore.
Art. 25 NORME FINALI
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.